Bando Modello Lavoro Inclusivo

 Bando Modello Lavoro Inclusivo

Il Bando “Modello lavoro inclusivo nelle imprese lombarde” mira a sostenere le aziende nell’implementazione dei principi di inclusione della disabilità, in linea con la Prassi di riferimento UNI/PdR 159:2024 “Lavoro inclusivo delle persone con disabilità – Indirizzi operativi”.

Bando Modello Lavoro Inclusivo

Il bando Modello Lavoro Inclusivo finanzia diverse attività per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità:

  • Formazione aziendale e sensibilizzazione:iniziative per formare il personale sull’inclusione e la gestione delle diversità in azienda
  • Adeguamento e miglioramento degli ambienti di lavoro: interventi per rendere gli spazi lavorativi accessibili e fruibili per le persone con disabilità.
  • Acquisto di tecnologie assistive: strumenti tecnologici per facilitare l’inclusione e la produttività dei dipendenti con disabilità
  • Consulenza e supporto tecnico: servizi per aiutare le aziende a sviluppare e implementare modelli organizzativi inclusivi.
  • Percorsi di accompagnamento al lavoro: attività per favorire l’ingresso o il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità

 

Il voucher può raggiungere un massimo di 32.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 6.250 euro (IVA esclusa). L’importo concesso varia in base alla dimensione dell’impresa e alle spese sostenute per formazione, consulenze e adattamento della postazione di lavoro.

  • Micro e piccole imprese: fino a 15.000 euro
  • Medie imprese: fino a 21.000 euro
  • Grandi imprese: fino a 32.000 euro

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Potranno presentare domanda le imprese lombarde in possesso dei seguenti requisiti:

  • Avere la sede legale e/o operativa oggetto di intervento iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia
  • Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale
  • Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
  • Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente
  • Se soggette agli obblighi della legge L. 68/99, essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all’art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003

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